Legge:"Interventi
a favore dei Comuni ai quali, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 marzo
1996, n. 109, sono stati trasferiti beni confiscati alla delinquenza
organizzata"
(Approvata
all'unanimità nella seduta del Consiglio Regionale del 26 Novembre 2003)
ART.l
1. E' istituito un fondo destinato al finanziamento dei progetti
relativi alla gestione ai fini istituzionali, sociali e di interesse
pubblico degli immobili confiscati alla delinquenza organizzata
e già trasferiti ai Comuni con trascrizione nei registri immobiliari,
per le finalità previste dalla legge 7 marzo 1996, n. 109.
2. Il fondo di cui al comma 1 è erogato dal Presidente della Giunta Regionale su indicazioni prioritarie, stabilite congiuntamente dai Presidenti delle Province di concerto con i rispettivi Prefetti e tenuto conto, anche, delle indicazioni formulate nel programma di azioni di cui all'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 12 del 13.06.2003.
ART. 2
1. Possono presentare i
progetti e le relative richieste di contributo di cui all'art.1 i Comuni ove sono
localizzati gli immobili confiscati e tramite i Comuni proprietari:
a) le Comunità, gli Enti, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11.8.91, n.266, e successive modificazioni;
b) le cooperative sociali di cui alla legge 8.11.91, n.381e successive modificazioni;
c) le comunità terapeutiche e i centri di recupero e cura dei tossicodipendenti di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9.10.90, n.309
d) I parchi e/o Enti finalizzati alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e paesaggio di cui alla Legge 394/82.
ART. 3
1.All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, per l'anno 2003, si fa fronte con
lo stanziamento di cui all'U.P.B.________ dello stato di previsione della
spesa per l'anno finanziario 2003 di nuova istituzione con la
denominazione "Contributi a favore dei Comuni, Comunità, Enti,
Organizzazioni di volontariato, Cooperative sociali, Comunità
terapeutiche, Centri di recupero ed Associazioni sociali, per il
finanziamento dei progetti relativi all'utilizzo, ai fini
istituzionali, sociali e di interesse pubblico, degli immobili
confiscati alla delinquenza organizzata , ai sensi dell'articolo 3 della
legge 7 marzo 1996, n. l09", con la dotazione di Euro 5.164.568,99, mediante prelievo dello stanziamento dall'U.P.B.
_______ dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 2003, ai sensi della legge regionale
30 aprile 2002, n. 7.
2. Per gli anni successivi al 2003, si provvede con le rispettive leggi di bilancio.
ART. 4
1. La presente Legge è
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45
dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.