P.d.L.: 
"Contributi in favore degli eredi delle vittime di delitti riconducibili a reati di usura e di racket commessi dalla camorra e dalla criminalità organizzata” - 

Reg. Gen. n. 168

 

RELAZIONE

La presente proposta di legge che si sottopone ai contributi migliorativi delle competenti Commissioni Consiliari ed all’esame ed approvazione del Consiglio Regionale, vuole testimoniare, in modo tangibile, sentimenti di solidarietà nei confronti delle famiglie di cittadini campani, vittime innocenti di efferati delitti, perpetrati da criminali senza scrupoli, organizzati in bande di stampo camorristico per reati di usura e di racket.

 Le inquietanti azioni criminali, che si registrano sempre con maggiore frequenza ed efferatezza sul territorio della nostra regione, inducono ad una profonda riflessione sugli effetti devastanti che provocano nelle famiglie delle vittime che, senza colpe e responsabilità, hanno visto un proprio familiare colpito a morte per comportamenti ed atti di criminali, barbari e violenti, che vivono nella totale assenza di valori.

 Con la presente legge si vuole proporre l’istituzione di un fondo di solidarietà da utilizzare per la erogazione di  contributi, previsti nella misura massima di Euro_______________ , da determinarsi a cura della Giunta Regionale, secondo obiettivi criteri di valutazione ed in relazione alle disponibilità di bilancio.

 Con l’articolo 2 della presente legge si determinano le condizioni perché si possa procedere all’erogazione del contributo di solidarietà. Si richiede che dalle indagini esperite dall’autorità giudiziaria risulti, con prove e testimonianze acquisite agli atti, che la morte sia riconducibile ad azioni di stampo camorristico o ad atti della criminalità organizzata per reati di usura e di racket e che le vittime o i componenti delle relative famiglie risultino estranei da ogni rapporto e coinvolgimento con la camorra e la criminalità organizzata.

 Il contributo massimo previsto dal secondo comma dell’ articolo 2 verrà disposto solo a favore degli eredi delle vittime innocenti se dalle indagini disposte dall’autorità giudiziaria emerga che l’azione criminale, causa della morte, sia in relazione ad una denuncia – esposto inoltrato dalla vittima all’autorità giudiziaria o agli organi di polizia. Denuncia che ha consentito di procedere ad indagini giudiziarie nei confronti di responsabili di reati di usura, racket, spaccio di droga, sfruttamento della prostituzione, pedofilia, reati che colpiscono in modo drammatico i sentimenti della società civile.

 Con l’articolo 3 si definiscono i criteri e le modalità per la concessione di contributi, la struttura che, presso la Presidenza della Giunta Regionale, avrà la responsabilità della delicata istruttoria delle relative pratiche e si istituisce un comitato con la responsabilità di definire, sulla base delle istanze inoltrate al Presidente della Giunta Regionale, il relativo ammontare.

 Gli articoli 4 e 5 della proposta attengono agli stanziamenti di bilancio, alla dichiarazione d’urgenza e d alla pubblicazione della legge.

 

TESTO

ART. 1

FINALITÀ

 1.      La Regione Campania, al fine di testimoniare in modo tangibile sentimenti di solidarietà nei confronti delle famiglie di cittadini campani che hanno perso la vita in conseguenza di efferati delitti perpetrati da criminali di stampo camorristico, istituisce un fondo di solidarietà di                      Euro.

2.  Il contributo di solidarietà di cui al comma precedente, da determinarsi a favore degli eredi delle vittime nel limite massimo di Euro_______________, viene disposto in relazione ad una documentata richiesta da inoltrare al Presidente della Giunta Regionale entro sei mesi dall’evento criminale.

 ART. 2

DESTINATARI

1. Il fondo regionale di solidarietà, di cui all’art. 1 della presente legge, che vuole anche rappresentare un’ulteriore azione tesa a contribuire alla lotta contro la criminalità organizzata, potrà essere utilizzato esclusivamente se sussistono le condizioni sotto indicate:

a)      dalle indagini esperite dall’autorità giudiziaria risulti, con prove e testimonianze acquisite agli atti, che la morte sia riconducibile ad azioni di stampo camorristico o ad atti e violenze della criminalità organizzata per reati di usura e di racket;

 

b)     la vittima e i componenti della relativa famiglia risultino, dalle indagini dell’autorità giudiziaria e da informazioni acquisite dagli organi preposti, estranei da ogni rapporto o coinvolgimento con la camorra e la criminalità organizzata.

 2.   Il contributo di solidarietà verrà disposto a favore degli eredi nel limite massimo previsto di  Euro__________________________se dalle indagini disposte dall’autorità giudiziaria emerga che l’azione criminale, che ha provocato la morte, sia in relazione ad un esposto/denuncia inoltrata dalla vittima all’autorità giudiziaria o agli organi di pubblica sicurezza. Azione di contrasto alla criminalità che ha consentito di procedere ad indagini giudiziarie nei confronti di responsabili di reati di usura, racket, spaccio di droga, sfruttamento della prostituzione, pedofilia.

 

ART. 3

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

1.                  La misura del contributo di solidarietà e la relativa modalità di assegnazione agli eredi delle vittime di atti di camorra e della criminalità organizzata, riconducibili ai reati di cui al precedente art. 2, saranno definite con deliberazione della Giunta Regionale sulla base di obiettivi criteri di valutazione ed in relazione alle disponibilità di bilancio.

 2.                  All’istruttoria della richiesta di contributo inoltrata dagli eredi delle vittime provvederà una struttura operativa da istituire presso la Presidenza della Giunta Regionale per l’esame e la definizione di tutti i programmi e provvedimenti finalizzati a prevenire, analizzare, approfondire, arginare e combattere i gravi fenomeni delinquenziali riconducibili a reati della camorra e della criminalità organizzata, che provocano effetti devastanti sulla comunità campana.

 3.                  La struttura, diretta da un dirigente di staff, procede alla formulazione delle proposte di erogazione dei contributi da sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale avvalendosi di un Comitato tecnico scientifico che ha la responsabilità di valutare progetti, iniziative ed istanze tese ad ottenere, in attuazione di vigenti disposizioni di leggi regionali, la concessione di contributi.

 4.                  Il Comitato, presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o da un proprio delegato, è costituito dagli Assessori competenti per materia: istruzione e cultura, assistenza sociale, Enti locali, o da propri delegati, dai relativi Dirigenti di Settore e dal Dirigente di staff della struttura operativa, nonché da tre esperti, nominati dal Presidente, anche esterni all’amministrazione regionale, che abbiano specifiche professionalità sulle complesse e delicate problematiche oggetto della presente legge.

 

ART. 4

FINANZIAMENTO

1.                  Per l’attuazione della presente legge è autorizzato per l’esercizio finanziario 2002 una spesa di Euro_____________________

2.                  All’onere di Euro_______________ si fa fronte con lo stanziamento di competenza e di cassa, di cui al Cap______________ dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2002, di nuova istituzione, con la denominazione: “Contributi in favore degli eredi delle vittime di delitti riconducibili a reati di usura e di racket commessi dalla camorra e dalla criminalità organizzata”.

3.                  La predetta somma di Euro____________ viene prelevata dallo stanziamento di cui al Cap.________ dello stato di previsione – Esercizio finanziario_____________ che si riduce di pari importo.

ART. 5

DICHIARAZIONE D’URGENZA

1.                  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione e dell’art. 45 dello Statuto della Regione Campania.

2.                  La  presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

3.                  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ed è fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.