P.d.L.: "Contributi in favore degli eredi delle vittime di delitti
riconducibili a reati di usura e di racket commessi dalla camorra e
dalla criminalità organizzata” -
Reg.
Gen. n. 168
RELAZIONE
La
presente proposta di legge che si sottopone ai contributi migliorativi
delle competenti Commissioni Consiliari ed all’esame ed approvazione
del Consiglio Regionale, vuole testimoniare, in modo tangibile,
sentimenti di solidarietà nei confronti delle famiglie di cittadini
campani, vittime innocenti di efferati delitti, perpetrati da criminali
senza scrupoli, organizzati in bande di stampo camorristico per reati di
usura e di racket.
Le
inquietanti azioni criminali, che si registrano sempre con maggiore
frequenza ed efferatezza sul territorio della nostra regione, inducono
ad una profonda riflessione sugli effetti devastanti che provocano nelle
famiglie delle vittime che, senza colpe e responsabilità, hanno visto
un proprio familiare colpito a morte per comportamenti ed atti di
criminali, barbari e violenti, che vivono nella totale assenza di
valori.
Con
la presente legge si vuole proporre l’istituzione di un fondo di
solidarietà da utilizzare per la erogazione di
contributi, previsti nella misura massima di Euro_______________
, da determinarsi a cura della Giunta Regionale, secondo obiettivi
criteri di valutazione ed in relazione alle disponibilità di bilancio.
Con
l’articolo 2 della presente legge si determinano le condizioni perché
si possa procedere all’erogazione del contributo di solidarietà. Si
richiede che dalle indagini esperite dall’autorità giudiziaria
risulti, con prove e testimonianze acquisite agli atti, che la morte sia
riconducibile ad azioni di stampo camorristico o ad atti della
criminalità organizzata per reati di usura e di racket e che le vittime
o i componenti delle relative famiglie risultino estranei da ogni
rapporto e coinvolgimento con la camorra e la criminalità organizzata.
Il
contributo massimo previsto dal secondo comma dell’ articolo 2 verrà
disposto solo a favore degli eredi delle vittime innocenti se dalle
indagini disposte dall’autorità giudiziaria emerga che l’azione
criminale, causa della morte, sia in relazione ad una denuncia –
esposto inoltrato dalla vittima all’autorità giudiziaria o agli
organi di polizia. Denuncia che ha consentito di procedere ad indagini
giudiziarie nei confronti di responsabili di reati di usura, racket,
spaccio di droga, sfruttamento della prostituzione, pedofilia, reati che
colpiscono in modo drammatico i sentimenti della società civile.
Con
l’articolo 3 si definiscono i criteri e le modalità per la
concessione di contributi, la struttura che, presso la Presidenza della
Giunta Regionale, avrà la responsabilità della delicata istruttoria
delle relative pratiche e si istituisce un comitato con la responsabilità
di definire, sulla base delle istanze inoltrate al Presidente della
Giunta Regionale, il relativo ammontare.
Gli
articoli 4 e 5 della proposta attengono agli stanziamenti di bilancio,
alla dichiarazione d’urgenza e d alla pubblicazione della legge.
TESTO
ART. 1
FINALITÀ
1.
La Regione Campania, al fine di testimoniare in modo tangibile
sentimenti di solidarietà nei confronti delle famiglie di cittadini
campani che hanno perso la vita in conseguenza di efferati delitti
perpetrati da criminali di stampo camorristico, istituisce un fondo di
solidarietà di Euro.
2.
Il contributo di solidarietà di cui al comma precedente, da
determinarsi a favore degli eredi delle vittime nel limite massimo di
Euro_______________, viene disposto in relazione ad una documentata
richiesta da inoltrare al Presidente della Giunta Regionale entro sei
mesi dall’evento criminale.
ART. 2
DESTINATARI
1. Il fondo regionale di solidarietà, di cui
all’art. 1 della presente legge, che vuole anche rappresentare
un’ulteriore azione tesa a contribuire alla lotta contro la criminalità
organizzata, potrà essere utilizzato esclusivamente se sussistono le
condizioni sotto indicate:
a)
dalle indagini esperite dall’autorità giudiziaria risulti, con
prove e testimonianze acquisite agli atti, che la morte sia
riconducibile ad azioni di stampo camorristico o ad atti e violenze
della criminalità organizzata per reati di usura e di racket;
b)
la vittima e i componenti della relativa famiglia risultino,
dalle indagini dell’autorità giudiziaria e da informazioni acquisite
dagli organi preposti, estranei da ogni rapporto o coinvolgimento con la
camorra e la criminalità organizzata.
2. Il contributo di solidarietà verrà disposto a favore
degli eredi nel limite massimo previsto di
Euro__________________________se dalle indagini disposte
dall’autorità giudiziaria emerga che l’azione criminale, che ha
provocato la morte, sia in relazione ad un esposto/denuncia inoltrata
dalla vittima all’autorità giudiziaria o agli organi di pubblica
sicurezza. Azione di contrasto alla criminalità che ha consentito di
procedere ad indagini giudiziarie nei confronti di responsabili di reati
di usura, racket, spaccio di droga, sfruttamento della prostituzione,
pedofilia.
ART. 3
CRITERI E MODALITÀ
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
1.
La misura del contributo di solidarietà e la relativa modalità
di assegnazione agli eredi delle vittime di atti di camorra e della
criminalità organizzata, riconducibili ai reati di cui al precedente
art. 2, saranno definite con deliberazione della Giunta Regionale sulla
base di obiettivi criteri di valutazione ed in relazione alle
disponibilità di bilancio.
2.
All’istruttoria della richiesta di contributo inoltrata dagli
eredi delle vittime provvederà una struttura operativa da istituire
presso la Presidenza della Giunta Regionale per l’esame e la
definizione di tutti i programmi e provvedimenti finalizzati a
prevenire, analizzare, approfondire, arginare e combattere i gravi
fenomeni delinquenziali riconducibili a reati della camorra e della
criminalità organizzata, che provocano effetti devastanti sulla comunità
campana.
3.
La struttura, diretta da un dirigente di staff, procede alla
formulazione delle proposte di erogazione dei contributi da sottoporre
all’approvazione della Giunta Regionale avvalendosi di un Comitato
tecnico scientifico che ha la responsabilità di valutare progetti,
iniziative ed istanze tese ad ottenere, in attuazione di vigenti
disposizioni di leggi regionali, la concessione di contributi.
4.
Il Comitato, presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o
da un proprio delegato, è costituito dagli Assessori competenti per
materia: istruzione e cultura, assistenza sociale, Enti locali, o da
propri delegati, dai relativi Dirigenti di Settore e dal Dirigente di
staff della struttura operativa, nonché da tre esperti, nominati dal
Presidente, anche esterni all’amministrazione regionale, che abbiano
specifiche professionalità sulle complesse e delicate problematiche
oggetto della presente legge.
ART. 4
FINANZIAMENTO
1.
Per l’attuazione della presente legge è autorizzato per
l’esercizio finanziario 2002 una spesa di Euro_____________________
2.
All’onere di Euro_______________ si fa fronte con lo
stanziamento di competenza e di cassa, di cui al Cap______________ dello
stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2002, di
nuova istituzione, con la denominazione: “Contributi in favore degli
eredi delle vittime di delitti riconducibili a reati di usura e di
racket commessi dalla camorra e dalla criminalità organizzata”.
3.
La predetta somma di Euro____________ viene prelevata dallo
stanziamento di cui al Cap.________ dello stato di previsione –
Esercizio finanziario_____________ che si riduce di pari importo.
ART. 5
DICHIARAZIONE
D’URGENZA
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127
della Costituzione e dell’art. 45 dello Statuto della Regione
Campania.
2.
La presente legge
sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione ed è fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Campania.