P.d.L.: “Contributi alle Amministrazioni locali della Campania per la realizzazione di progetti ed iniziative tese a conoscere, analizzare, prevenire ed arginare i gravi fenomeni dell’illegalità diffusa, i reati di usura, di racket e delle devianze minorili”.
 

(Reg. Gen. n. 169)

 

RELAZIONE

 La presente proposta di legge ha come obiettivo prioritario quello di contribuire ad una maggiore sensibilizzazione degli amministratori locali per una più incisiva attività di politica culturale e sociale, tesa a contrastare fenomeni di illegalità diffusa, in particolare i reati di usura, di racket e le devianze minorili in genere, che caratterizzano negativamente la nostra Regione.

 La proposta di legge tende a promuovere iniziative finalizzate alla formazione ed alla diffusione della cultura della legalità,  che condiziona la crescita sociale ed economica della comunità campana.

 La diffusione del disagio giovanile, nelle sue varie forme, è un dato ormai riconosciuto e non è addebitabile solo a  situazioni di deprivazione ambientale, di difficoltà economica, di rischio sociale.

 Le recenti cronache riguardanti studenti coinvolti in azioni incresciose ed in possibili collegamenti con la malavita, impone alle istituzioni di immaginare nuovi e più incisivi percorsi di politica culturale ma anche la necessità di attivare nuovi e più efficaci sistemi di studio, di ricerca e di analisi dei gravi fenomeni di violenza e di illegalità che si registrano in campania.

 L’impegno della Regione su queste problematiche è già rivelante e certamente le iniziative finalizzate alla cultura della legalità promosse nelle scuole, in attuazione della L.R. 39/85, sono una concreta testimonianza della sensibilità e dell’attenzione che è stata offerta ai giovani ed al mondo della scuola nel suo complesso per promuovere processi di sensibilizzazione, tesi a un concreto, auspicato cambiamento culturale.

 Nell’ultimo decennio, in particolare a Napoli e nella sua Provincia, si sono moltiplicati e sono stati sperimentati diversi percorsi d’intervento nei confronti del disagio, della dispersione scolastica e dei fenomeni connessi alle devianze minorili, anche se naturalmente con diversi gradi di consapevolezza della natura, delle dimensioni e delle implicazioni del fenomeno. 

 Questi tentativi hanno visto la partecipazione anche di altri enti ed istituti pubblici e privati, in particolare degli enti locali.

 Il decentramento di funzioni e l’attribuzione di ulteriori responsabilità agli enti locali nella gestione del proprio territorio e della relativa comunità consente ora di immaginare più incisivi interventi per approfondire, prevenire ed arginare i gravi fenomeni di devianza e gli atti delittuosi, riconducibili alle problematiche relative all’evasione, dispersione e mortalità scolastica, devianze minorili, racket ed usura, immigrazioni clandestine e tratta di donne e minori a scopo di sfruttamento sessuale e di lavoro nonché la gestione di insediamenti nomadi.

 La proposta di legge tende a contribuire nei limiti del 50% degli oneri necessari per consentire alle amministrazioni locali di programmare e realizzare progetti finalizzati, nell’ambito di una strategia complessiva di interventi, sulle delicate problematiche evidenziate, che rappresentano in molte aree della nostra realtà concrete minacce alla convivenza civile.

 La proposta di legge è così articolata:

 L’Articolo 1 definisce le finalità e gli obiettivi;

l’Articolo 2 individua i destinatari e le iniziative che possono rientrare nei programmi regionali d’intervento;

l’Articolo 3 definisce i criteri, le modalità ed i tempi per la concessione dei contributi;

l’Articolo 4 prevede le forme di controllo dell’attività programmata dagli enti locali per quanto concerne l’importo del contributo da concedere in relazione all’attività realizzata dall’ente locale;

l’Articolo 5 prevede l’istituzione presso la Presidenza della Giunta Regionale di una struttura operativa per l’istruttoria di tutte le pratiche relative agli interventi finalizzati ad arginare e combattere i gravi fenomeni di illegalità ed un comitato tecnico – scientifico con la\ responsabilità di procedere alla valutazione dei progetti e delle iniziative proposte in attuazione della presente legge, nell’intento di assicurare la massima efficacia di risultati e l’ottimizzazione delle risorse;

gli Articoli 6 e 7 attengono agli stanziamenti di bilancio, alla dichiarazione d’urgenza e alla pubblicazione della legge.

 

TESTO

 ART. 1

( FINALITÀ)

1.                  La Regione Campania, nell’intento di contribuire alla lotta contro la camorra e la delinquenza organizzata e ad arginare i gravi fenomeni di illegalità diffusa, i reati di usura, di racket e le devianze minorili, promuove negli enti locali iniziative finalizzate alla formazione ed alla diffusione della cultura della legalità, che perseguano, come obiettivo prioritario, la crescita culturale, sociale ed economica della comunità Campana.

 2.                  Gli interventi previsti, al fine di cui al comma 1, sono volti all’attuazione di progetti, di iniziative e di interventi mirati direttamente nel sociale con particolare riferimento alle problematiche che interessano e coinvolgono le comunità locali con effetti devastanti, che possono essere arginate solo con una costante attività di analisi e di approfondimento dei gravi fenomeni delinquenziali, tesa ad acquisire utili elementi di valutazione sulle reali dimensioni del fenomeno camorristico – criminale in Campania, necessari per promuovere efficaci strategie di sensibilizzazione e di interventi finalizzati.

 

 ART. 2

( DESTINATARI)

 1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2002, il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a concedere contributi agli enti locali della Campania per l’attuazione, anche di concerto con l’associazionismo e il volontariato, con Enti e Istituti culturali, scientifici ed universitari, di progetti culturali e sociali tesi a conoscere, approfondire, prevenire ed arginare fenomeni di devianza ed atti delittuosi, riconducibili alle problematiche relative a:

 ·                    evasione, dispersione e mortalità scolastica;

·                    devianze minorili;

·                    racket ed usura;

·                    immigrazione e tratta di donne e minori a scopo di sfruttamento sessuale e di lavoro;

·                    insediamenti nomadi

 

2. I contributi previsti nel comma precedente sono concessi alle amministrazioni locali: Comuni e Province nel limite massimo del 50% dell’onere complessivo necessario per l’attuazione dell’iniziativa – progetto, proposto dall’amministrazione locale interessata.

 3. Il contributo regionale potrà essere utilizzato dall’amministrazione richiedente per oneri relativi all’organizzazione di conferenze con esperti, ad indagini, studi, stampe e pubblicazioni sulle problematiche di cui al comma 1 e per iniziative culturali tese a sensibilizzare, anche attraverso spot televisivi tematici, la comunità locale ed in particolare la relativa platea scolastica sulla cultura della legalità, sull’importanza dell’istruzione e della formazione professionale per affrontare e superare le difficoltà connesse a selezioni sempre più competitive per l’inserimento nei circuiti legali del lavoro.

 ART. 3

 (CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI)

 1.                  Per la concessione dei contributi l’amministrazione locale interessata deve inoltrare al Presidente della Giunta Regionale, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge ed entro il 30 gennaio per gli anni successivi, formale e documentata richiesta di contributo.

 2.                  Alla richiesta di contributo dovrà essere allegato il progetto/iniziativa che si intende attuare corredata da un preventivo di spesa e da una relazione che evidenzi gli obiettivi che s’intendono perseguire.

 3.                  La richiesta di contributo inoltrata dagli enti locali, unitamente ai progetti ed alle relazioni allegate, verranno esaminate da un comitato tecnico – scientifico previsto dall’art. 5 della presente legge che, sulla base di obiettivi criteri di valutazione, proporrà, per la definitiva approvazione della Giunta Regionale, la graduatoria dei contributi da concedere a quelle iniziative e progetti, considerati meritevoli di accoglimento perché più rispondenti agli obiettivi ed alle finalità di cui all’art. 1 della presente legge.

 4.                  La Giunta Regionale, entro il mese di marzo, approva il piano di riparto dei contributi.

 5.                  Il programma relativo all’esercizio finanziario 2002 verrà approvato dalla Giunta Regionale entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 ART. 4

 CONTROLLO ATTIVITÀ PROGRAMMATA

1.                  Gli enti locali, beneficiari dei contributi di cui alla presente legge, dovranno riportare nel relativo bilancio di competenza il contributo regionale e presentare, entro il 20 febbraio dell’anno successivo a quello di concessione del contributo, una dettagliata relazione sull’iniziativa/progetto  programmato e realizzato ed il rendiconto dei fondi impegnati.

2.                  Qualora il contributo regionale concesso dovesse risultare superiore al 50% dell’onere complessivo effettivamente sostenuto per la realizzazione dell’iniziativa/progetto, programmato e finanziato, il contributo regionale verrà accreditato all’amministrazione locale nei limiti del 50% della spesa complessiva sostenuta.

ART. 5

(STRUTTURA OPERATIVA – COMITATO TECNICO DI VALUTAZIONE)

 1.                  Al fine di garantire una valutazione obiettiva dei progetti e delle iniziative proposte dagli enti locali per beneficiare del contributo regionale, improntata alla massima efficacia dei risultati ed alla ottimizzazione delle risorse annualmente stanziate per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui all’art. 1 della presente legge, è istituita presso la Presidenza della Giunta Regionale una struttura operativa, per l’istruttoria di tutte le pratiche relative agli interventi finalizzati ad arginare e combattere i gravi fenomeni dell’illegalità, ed un Comitato tecnico – scientifico con la responsabilità di procedere alla valutazione dei progetti e delle iniziative proposte per la concessione di contributi regionali.

 2.                  Il Comitato, presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o da un proprio delegato, è costituito dagli Assessori competenti per materia: Istruzione e cultura, Assistenza sociale, Enti locali o da propri delegati e dai relativi dirigenti di Settore e dal dirigente di staff della struttura operativa, nonché da tre esperti, nominati dal Presidente della Giunta Regionale, anche esterni all’amministrazione, che abbiano specifiche professionalità sulle complesse e delicate problematiche oggetto della presente legge.

 ART. 6

 FINANZIAMENTO

 1.                  Per l’attuazione della presente legge è autorizzato per l’esercizio finanziario 2002 una spesa di Euro_____________________

 2.                  All’onere di Euro_______________ si fa fronte con lo stanziamento di competenza e di cassa, di cui al Cap______________ dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2002, di nuova istituzione, con la denominazione: “Contributi alle amministrazioni locali – Province e Comuni – per la realizzazione di progetti ed iniziative tese a conoscere, analizzare, prevenire ed arginare i gravi fenomeni dell’illegalità diffusa, i reati di usura, di racket e delle devianze minorili”.

 3.                  La predetta somma di Euro____________ viene prelevata dallo stanziamento di cui al Cap.________ dello stato di previsione – Esercizio finanziario 2002 che si riduce di pari importo.

 ART. 7

 DICHIARAZIONE D’URGENZA

 1.                  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione e dell’art. 45 dello Statuto della Regione Campania.

 2.                  La  presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 3.                  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ed è fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.