P.d.L.:
“Contributi
alle Amministrazioni locali della Campania per la realizzazione di
progetti ed iniziative tese a conoscere, analizzare, prevenire ed
arginare i gravi fenomeni dell’illegalità diffusa, i reati di usura,
di racket e delle devianze minorili”.
(Reg.
Gen. n. 169)
RELAZIONE
La
presente proposta di legge ha come obiettivo prioritario quello di
contribuire ad una maggiore sensibilizzazione degli amministratori
locali per una più incisiva attività di politica culturale e sociale,
tesa a contrastare fenomeni di illegalità diffusa, in particolare i
reati di usura, di racket e le devianze minorili in genere, che
caratterizzano negativamente la nostra Regione.
La
proposta di legge tende a promuovere iniziative finalizzate alla
formazione ed alla diffusione della cultura della legalità,
che condiziona la crescita sociale ed economica della comunità
campana.
La
diffusione del disagio giovanile, nelle sue varie forme, è un dato
ormai riconosciuto e non è addebitabile solo a
situazioni di deprivazione ambientale, di difficoltà economica,
di rischio sociale.
Le
recenti cronache riguardanti studenti coinvolti in azioni incresciose ed
in possibili collegamenti con la malavita, impone alle istituzioni di
immaginare nuovi e più incisivi percorsi di politica culturale ma anche
la necessità di attivare nuovi e più efficaci sistemi di studio, di
ricerca e di analisi dei gravi fenomeni di violenza e di illegalità che
si registrano in campania.
L’impegno
della Regione su queste problematiche è già rivelante e certamente le
iniziative finalizzate alla cultura della legalità promosse nelle
scuole, in attuazione della L.R. 39/85, sono una concreta testimonianza
della sensibilità e dell’attenzione che è stata offerta ai giovani
ed al mondo della scuola nel suo complesso per promuovere processi di
sensibilizzazione, tesi a un concreto, auspicato cambiamento culturale.
Nell’ultimo
decennio, in particolare a Napoli e nella sua Provincia, si sono
moltiplicati e sono stati sperimentati diversi percorsi d’intervento
nei confronti del disagio, della dispersione scolastica e dei fenomeni
connessi alle devianze minorili, anche se naturalmente con diversi gradi
di consapevolezza della natura, delle dimensioni e delle implicazioni
del fenomeno.
Questi
tentativi hanno visto la partecipazione anche di altri enti ed istituti
pubblici e privati, in particolare degli enti locali.
Il
decentramento di funzioni e l’attribuzione di ulteriori responsabilità
agli enti locali nella gestione del proprio territorio e della relativa
comunità consente ora di immaginare più incisivi interventi per
approfondire, prevenire ed arginare i gravi fenomeni di devianza e gli
atti delittuosi, riconducibili alle problematiche relative
all’evasione, dispersione e mortalità scolastica, devianze minorili,
racket ed usura, immigrazioni clandestine e tratta di donne e minori a
scopo di sfruttamento sessuale e di lavoro nonché la gestione di
insediamenti nomadi.
La
proposta di legge tende a contribuire nei limiti del 50% degli oneri
necessari per consentire alle amministrazioni locali di programmare e
realizzare progetti finalizzati, nell’ambito di una strategia
complessiva di interventi, sulle delicate problematiche evidenziate, che
rappresentano in molte aree della nostra realtà concrete minacce alla
convivenza civile.
La
proposta di legge è così articolata:
L’Articolo 1
definisce le finalità e gli obiettivi;
l’Articolo 2
individua i destinatari e le iniziative che possono rientrare nei
programmi regionali d’intervento;
l’Articolo 3
definisce i criteri, le modalità ed i tempi per la concessione dei
contributi;
l’Articolo 4
prevede le forme di controllo dell’attività programmata dagli enti
locali per quanto concerne l’importo del contributo da concedere in
relazione all’attività realizzata dall’ente locale;
l’Articolo 5
prevede l’istituzione presso la Presidenza della Giunta Regionale di
una struttura operativa per l’istruttoria di tutte le pratiche
relative agli interventi finalizzati ad arginare e combattere i gravi
fenomeni di illegalità ed un comitato tecnico – scientifico con la\
responsabilità di procedere alla valutazione dei progetti e delle
iniziative proposte in attuazione della presente legge, nell’intento
di assicurare la massima efficacia di risultati e l’ottimizzazione
delle risorse;
gli Articoli 6 e 7
attengono agli stanziamenti di bilancio, alla dichiarazione d’urgenza
e alla pubblicazione della legge.
TESTO
ART. 1
( FINALITÀ)
1.
La Regione Campania, nell’intento di contribuire alla lotta
contro la camorra e la delinquenza organizzata e ad arginare i gravi
fenomeni di illegalità diffusa, i reati di usura, di racket e le
devianze minorili, promuove negli enti locali iniziative finalizzate
alla formazione ed alla diffusione della cultura della legalità, che
perseguano, come obiettivo prioritario, la crescita culturale, sociale
ed economica della comunità Campana.
2.
Gli interventi previsti, al fine di cui al comma 1, sono volti
all’attuazione di progetti, di iniziative e di interventi mirati
direttamente nel sociale con particolare riferimento alle problematiche
che interessano e coinvolgono le comunità locali con effetti
devastanti, che possono essere arginate solo con una costante attività
di analisi e di approfondimento dei gravi fenomeni delinquenziali, tesa
ad acquisire utili elementi di valutazione sulle reali dimensioni del
fenomeno camorristico – criminale in Campania, necessari per
promuovere efficaci strategie di sensibilizzazione e di interventi
finalizzati.
ART. 2
( DESTINATARI)
1. A decorrere dall’esercizio
finanziario 2002, il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a
concedere contributi agli enti locali della Campania per l’attuazione,
anche di concerto con l’associazionismo e il volontariato, con Enti e
Istituti culturali, scientifici ed universitari, di progetti culturali e
sociali tesi a conoscere, approfondire, prevenire ed arginare fenomeni
di devianza ed atti delittuosi, riconducibili alle problematiche
relative a:
·
evasione, dispersione e mortalità scolastica;
·
devianze minorili;
·
racket ed usura;
·
immigrazione e tratta di donne e minori a scopo di
sfruttamento sessuale e di lavoro;
·
insediamenti nomadi
2. I contributi previsti nel comma precedente sono
concessi alle amministrazioni locali: Comuni e Province nel limite
massimo del 50% dell’onere complessivo necessario per l’attuazione
dell’iniziativa – progetto, proposto dall’amministrazione locale
interessata.
3. Il contributo regionale potrà essere
utilizzato dall’amministrazione richiedente per oneri relativi
all’organizzazione di conferenze con esperti, ad indagini, studi,
stampe e pubblicazioni sulle problematiche di cui al comma 1 e per
iniziative culturali tese a sensibilizzare, anche attraverso spot
televisivi tematici, la comunità locale ed in particolare la relativa
platea scolastica sulla cultura della legalità, sull’importanza
dell’istruzione e della formazione professionale per affrontare e
superare le difficoltà connesse a selezioni sempre più competitive per
l’inserimento nei circuiti legali del lavoro.
ART. 3
(CRITERI E
MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI)
1.
Per la concessione dei contributi l’amministrazione locale
interessata deve inoltrare al Presidente della Giunta Regionale, entro
30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge ed entro il 30
gennaio per gli anni successivi, formale e documentata richiesta di
contributo.
2.
Alla richiesta di contributo dovrà essere allegato il
progetto/iniziativa che si intende attuare corredata da un preventivo di
spesa e da una relazione che evidenzi gli obiettivi che s’intendono
perseguire.
3.
La richiesta di contributo inoltrata dagli enti locali,
unitamente ai progetti ed alle relazioni allegate, verranno esaminate da
un comitato tecnico – scientifico previsto dall’art. 5 della
presente legge che, sulla base di obiettivi criteri di valutazione,
proporrà, per la definitiva approvazione della Giunta Regionale, la
graduatoria dei contributi da concedere a quelle iniziative e progetti,
considerati meritevoli di accoglimento perché più rispondenti agli
obiettivi ed alle finalità di cui all’art. 1 della presente legge.
4.
La Giunta Regionale, entro il mese di marzo, approva il piano di
riparto dei contributi.
5.
Il programma relativo all’esercizio finanziario 2002 verrà
approvato dalla Giunta Regionale entro 90 giorni dalla pubblicazione
della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
ART. 4
CONTROLLO ATTIVITÀ
PROGRAMMATA
1.
Gli enti locali, beneficiari dei contributi di cui alla presente
legge, dovranno riportare nel relativo bilancio di competenza il
contributo regionale e presentare, entro il 20 febbraio dell’anno
successivo a quello di concessione del contributo, una dettagliata
relazione sull’iniziativa/progetto
programmato e realizzato ed il rendiconto dei fondi impegnati.
2.
Qualora il contributo regionale concesso dovesse risultare
superiore al 50% dell’onere complessivo effettivamente sostenuto per
la realizzazione dell’iniziativa/progetto, programmato e finanziato,
il contributo regionale verrà accreditato all’amministrazione locale
nei limiti del 50% della spesa complessiva sostenuta.
ART. 5
(STRUTTURA OPERATIVA
– COMITATO TECNICO DI VALUTAZIONE)
1.
Al fine di garantire una valutazione obiettiva dei progetti e
delle iniziative proposte dagli enti locali per beneficiare del
contributo regionale, improntata alla massima efficacia dei risultati ed
alla ottimizzazione delle risorse annualmente stanziate per il
raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui all’art. 1
della presente legge, è istituita presso la Presidenza della Giunta
Regionale una struttura operativa, per l’istruttoria di tutte le
pratiche relative agli interventi finalizzati ad arginare e combattere i
gravi fenomeni dell’illegalità, ed un Comitato tecnico –
scientifico con la responsabilità di procedere alla valutazione dei
progetti e delle iniziative proposte per la concessione di contributi
regionali.
2.
Il Comitato, presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o
da un proprio delegato, è costituito dagli Assessori competenti per
materia: Istruzione e cultura, Assistenza sociale, Enti locali o da
propri delegati e dai relativi dirigenti di Settore e dal dirigente di
staff della struttura operativa, nonché da tre esperti, nominati dal
Presidente della Giunta Regionale, anche esterni all’amministrazione,
che abbiano specifiche professionalità sulle complesse e delicate
problematiche oggetto della presente legge.
ART. 6
FINANZIAMENTO
1.
Per l’attuazione della presente legge è autorizzato per
l’esercizio finanziario 2002 una spesa di Euro_____________________
2.
All’onere di Euro_______________ si fa fronte con lo
stanziamento di competenza e di cassa, di cui al Cap______________ dello
stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2002, di
nuova istituzione, con la denominazione: “Contributi alle
amministrazioni locali – Province e Comuni – per la realizzazione di
progetti ed iniziative tese a conoscere, analizzare, prevenire ed
arginare i gravi fenomeni dell’illegalità diffusa, i reati di usura,
di racket e delle devianze minorili”.
3.
La predetta somma di Euro____________ viene prelevata dallo
stanziamento di cui al Cap.________ dello stato di previsione –
Esercizio finanziario 2002 che si riduce di pari importo.
ART. 7
DICHIARAZIONE
D’URGENZA
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127
della Costituzione e dell’art. 45 dello Statuto della Regione
Campania.
2.
La presente legge
sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione ed è fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Campania.