LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 12-08-1993
REGIONE CAMPANIA
" PROMOZIONE ED INCENTIVAZIONE DEL SERVIZIO
INFORMAGIOVANI"
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 37 del 23 agosto 1993
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1
1. La regione Campania, promuove ed incentiva la istituzione ed il finanziamento del Servizio Informazioni, da parte dei Comuni singoli e/ o associati e delle Province,
al fine dello sviluppo dell'informazione come prevenzione primaria, nel quadro del superamento degli ostacoli di ordine culturale, sociale ed economico che impediscono la piena maturazione, l'interazione e la partecipazione dei giovani.
2. E' istituito presso il settore per le Politiche Giovanili della Regione Campania, un sistema informativo con annessa Banca Dati, al fine della piena attuazione della legge
Regionale 14/ 89.


ARTICOLO 2
1. Per accedere al contributo regionale, i Comuni singoli e/ o associati e le Province, devono far pervenire alla Giunta Regionale - Assessorato per le Politiche Giovanili - il progetto dei servizi offerti, corredato dal relativo piano finanziario entro il 30 settembre di ogni anno.


ARTICOLO 3
1. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle Politiche Giovanili, provvederà a predisporre il piano di riparto da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale, entro il mese di gennaio di ogni anno.


ARTICOLO 4
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte per l'anno finanziario 1993 con lo stanziamento al cap. 5154, di nuova istituzione, con la denominazione: " Politiche Giovanili: promozione Servizio Informagiovani", mediante prelievo, della somma L. 200 milioni dal cap. 1030 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1993 che si riduce di pari importo.
2. Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 12 agosto 1993