ARTICOLO
1
1. La regione Campania, promuove ed incentiva la istituzione
ed il finanziamento del Servizio Informazioni, da parte dei
Comuni singoli e/ o associati e delle Province,
al fine dello sviluppo dell'informazione come prevenzione primaria,
nel quadro del superamento degli ostacoli di ordine culturale,
sociale ed economico che impediscono la piena maturazione, l'interazione
e la partecipazione dei giovani.
2. E' istituito presso il settore per le Politiche Giovanili
della Regione Campania, un sistema informativo con annessa Banca
Dati, al fine della piena attuazione della legge
Regionale 14/ 89.
ARTICOLO 2
1. Per accedere al contributo regionale, i Comuni singoli e/
o associati e le Province, devono far pervenire alla Giunta
Regionale - Assessorato per le Politiche Giovanili - il progetto
dei servizi offerti, corredato dal relativo piano finanziario
entro il 30 settembre di ogni anno.
ARTICOLO 3
1. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle Politiche
Giovanili, provvederà a predisporre il piano di riparto
da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale, entro
il mese di gennaio di ogni anno.
ARTICOLO 4
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge
si fa fronte per l'anno finanziario 1993 con lo stanziamento
al cap. 5154, di nuova istituzione, con la denominazione: "
Politiche Giovanili: promozione Servizio Informagiovani",
mediante prelievo, della somma L. 200 milioni dal cap. 1030
dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario
1993 che si riduce di pari importo.
2. Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte
con gli appositi stanziamenti di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Campania.
Napoli, 12 agosto 1993