LEGGE
REGIONALE N. 41 DEL 31-12-1994
REGIONE CAMPANIA
" PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA IN
CAMPANIA"
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 2 del 9 gennaio 1995
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
TITOLO
I
Disposizioni generali
ARTICOLO 1
Finalità
1. Con la presente legge la Regione persegue l'obiettivo di:
a) contribuire alla promozione del progresso e della diffusione
della conoscenza scientifica in generale ed in particolare
della ricerca applicata e di sviluppo a sostegno delle iniziative
volte a valorizzare la condizione umana, a preservare l'ambiente
e gli eco - sistemi dagli effetti conseguenti alle loro alterazioni,
a introdurre o sviluppare tecnologie innovative nel comparto
industriale e nei settori produttivi e di servizio, a razionalizzare
l'impiego e l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili,
ad innescare processi evolutivi che involgano l'uomo e la
società nel suo complesso;
b) favorire lo svolgimento di un adeguato ruolo delle molteplici
energie presenti sul territorio regionale ed il reale collegamento
tra mondo della ricerca e mondo produttivo nel complesso processo
di sviluppo, in particolare per quanto concerne il trasferimento
di innovazione tecnologica alle imprese che ne accresca la
competitività , realizzando all'uopo un effettivo coordinamento
degli interventi regionali in materia;
c) finanziare interventi in materia di ricerca scientifica
in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale
e locale in stretta interdipendenza con quelli fissati nel
piano regionale di sviluppo, elevandola a supporto dei metodi
di pianificazione e delle tecniche di organizzazione e gestione
del territorio e dell'economia, ai fini del miglior conseguimento
degli obiettivi fissati dai programmi di settore;
d) utilizzare e divulgare i risultati delle ricerche per meglio
adeguare alle esigenze ed alle aspirazioni dalla comunità
locale gli strumenti di programmazione, le politiche settoriali
ed il quadro complessivo degli interventi da attivare nella
regione.
ARTICOLO 2
Quadro degli interventi
1. Per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 la Regione:
a) adegua i propri interventi promozionali agli indirizzi
della politica nazionale nel campo della ricerca scientifica,
ai piani e progetti elaborati dal Governo, concorrendo con
proprie proposte alla programmazione nazionale nel rispetto
dell'art. 11 del DPR 24 luglio 1977, n. 616;
b) provvedere all'attuazione di programmi di sostegno, al
finanziamento di progetti di ricerca ed all'utilizzo dei risultati
stipulando convenzioni con Università , Istituti Scientifici,
Enti pubblici e privati ed avvalendosi della collaborazione
delle forze produttive aziendali e degli
Enti di servizio, nonché del concorso degli organismi
di cui all'art. 6;
c) promuove, favorendone l'istituzione od anche il sostegno,
servizi di informazione e di ausilio alla conoscenza ed alla
diffusione di programmi nazionali e/ o comunitari di Ricerca
e Sviluppo Tecnologico (R e ST) allo scopo di favorire il
più ampio coinvolgimento e la più estesa partecipazione
da parte di soggetti locali;
d) cura la raccolta di materiale bibliografico e documentario
e provvede alla pubblicazione di opere di rilevante interesse
scientifico - culturale ed alla divulgazione dei risultati
delle ricerche;
e) concede sovvenzioni per pubblicazioni di particolare valore
scientifico e per la stampa degli atti di congressi e manifestazioni
scientifiche, in particolare di quelle patrocinate dalla Regione;
f) promuove la formazione di nuovi centri di servizi e consorzi
e la promozione di attività di ricerca all'interno
delle imprese con finalità tecnico - scientifiche di
interesse regionale, da attuare mediante apposite convenzioni
o partecipazione.
TITOLO II
Strumenti ed organismi di promozione
ARTICOLO 3
Programma degli interventi
1. La Regione finanzia interventi in materia di ricerca scientifica
attraverso programmi triennali attuativi articolati, adottati
ed eseguiti in conformità di quanto stabilito nei successivi
articoli.
2. La Regione, inoltre, nei limiti fissati dal programma,
assicura adeguato sostegno finanziario a progetti di ricerca
autonomamente proposti ad opera di Università , Istituti,
Enti, Associazioni scientifiche ed Aziende, la cui sperimentazione
trovasse un riconosciuto specifico interesse corrispondente
alle finalità di cui all'art. 1, mediante l'utilizzo
coordinato di tutte le fonti di finanziamento all'uopo disponibili.
ARTICOLO 4
Contenuto e articolazione del programma
1. I programmi di cui all'art. 3, articolati in piani annuali
di esecuzione, devono indicare:
a) l'insieme delle risorse di carattere tecnico, organizzativo
e finanziario da impiegare nel triennio;
b) le fonti di finanziamento;
c) le aree e i campi di interesse prioritario verso i quali
indirizzare le ricerche;
d) l'insieme degli studi teorici e di fattibilità di
ogni singola ricerca da affidare, da tradursi poi in progetti
che formeranno il contenuto dei piani esecutivi;
e) i tempi di massima previsti per le varie fasi di attuazione;
f) la valutazione dei prevedibili effetti complessivamente
indotti a carico, particolarmente dell'ambiente degli investimenti,
della occupazione, della produttività e sui campi di
incidenza specifica di ogni singola ricerca.
2. Il programma stabilisce, in frazione del totale dei fondi
da impiegare nel triennio, le risorse da destinare annualmente
al finanziamento dei progetti di cui al secondo comma dell'art.
3 e delle iniziative di cui alle lettere c),
d), e), e f) dell'art. 2 e di quelle comunque connesse alla
promozione della ricerca e alla diffusione della conoscenza
scientifica.
3. Le risorse di cui al precedente comma saranno utilizzate
con le modalità previste all'ultimo comma dell'art.
12.
ARTICOLO 5
Contenuto e affidamento dei progetti
1. I progetti di ricerca che formano il contenuto dei piani
di cui all'art. 12 vengono attuati da Università ,
Enti Istituti pubblici e privati, nonché da Associazioni
scientifiche, Aziende, le cui caratteristiche e specifiche
competenze sono di volta in volta indicate negli appositi
bandi pubblici emanati in esecuzione del programma, previa
la stipula di convenzioni con le quali vengono stabilite le
norme generali di svolgimento e l'entità del finanziamento.
2. Le convenzioni sono approvate con delibera della Giunta
Regionale su proposta dell'Assessore alla Ricerca Scientifica.
3. I progetti di cui al primo comma e quelli finanziabili
ai sensi del secondo comma dell'art. 3 devono essere rigorosamente
finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 1, con priorità
da riconoscersi in ordine alla capacità di innescare
processi innovativi, conoscitivi e propulsivi nei campi e
nei settori di diretto interesse della Regione e di introdurre
innovazioni tecnologiche al servizio del sistema produttivo
e formativo regionale.
4. I progetti devono indicare i tempi e le modalità
di svolgimento della ricerca, essere corredati da idonea documentazione
comprovante la disponibilità delle attrezzature e del
personale necessario ad essere suffragati da esplicita dichiarazione,
resa dal responsabile della ricerca, circa la sufficienza
e la idoneità delle stesse.
ARTICOLO 6
Partecipazione
1. Concorrono alla formazione del programma di cui all'art.
3 le Università , gli Enti, le istituzioni e gli organismi
operanti nel territorio regionale comunque interessati al
processo di sviluppo economico, sociale e culturale delle
locali comunità e per ciò stesso attivamente
e consultivamente partecipi alla funzione di promozione della
ricerca, anche mediante la costituzione di apposita Consulta
Regionale.
TITOLO III
Gestione del programma
ARTICOLO 7
Organi di gestione
1. Sono organi di elaborazione, attuazione, verifica e controllo
del programma le strutture dell'Assessorato alla Ricerca Scientifica
inquadrate nella corrispondente area di coordinamento istituita
con legge regionale 4- 7- 1991, n. 11, coadiuvate dal Comitato
Scientifico di cui al successivo art. 8.
ARTICOLO 8
Comitato Scientifico
1. E' istituito il Comitato Scientifico per la promozione
e la programmazione della ricerca, organismo consultivo costituito
da esperti nelle varie branche di sperimentazione scientifica,
la cui funzione è quella di fornire il supporto conoscitivo
e valutativo, sia sotto l'aspetto metodologico che dei contenuti,
per la formulazione e la gestione dei
programmi e dei progetti di ricerca.
2. Il Comitato è composto:
a) dal Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento "
Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica";
b) dal Dirigente del Settore " Ricerca Scientifica, Statistica,
controllo gestione ed avanzamento progetti";
c) dal Dirigente del Servizio Ricerca Scientifica;
d) da tre esperti in rappresentanza del mondo della ricerca
e della cultura;
e) da un esperto in rappresentanza di ciascuna Università
della regione, scelto su terne da queste rispettivamente indicate;
f) da un esperto in rappresentanza del CNR scelto all'interno
di una rosa di almeno tre nominativi proposta dallo stesso
CNR;
g) da un esperto in rappresentanza del sistema produttivo
e dei servizi della regione.
3. Il Comitato è presieduto dall'Assessore alla Ricerca
Scientifica, che ne fa parte di diritto, o da un suo delegato,
ed è supportato tecnicamente ed organizzativamente
da una struttura appositamente costituita presso il corrispondente
Settore.
4. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente
della Giunta, su proposta dell'Assessore alla Ricerca Scientifica,
durano in carica per il periodo coincidente con la durata
del programma al quale partecipano e, salvo quando previsto
all'art. 15, cessano dalle loro funzioni alla data del 31
dicembre dell'anno conclusivo del triennio
al quale il programma si riferisce.
5. I componenti del Comitato Scientifico, previsti alle lettere
d), e) ed f), saranno nominati secondo quanto disposto dalle
vigenti normative nazionali e regionali.
6. Il Comitato viene rinnovato nel termine di giorni trenta
dalla scadenza del precedente.
ARTICOLO 9
Compiti del Comitato
1. Il Comitato assiste l'Assessore alla Ricerca Scientifica
nella formulazione, attuazione, verifica, controllo e revisione
del programma triennale. In particolare:
a) individua e propone i campi di intervento e le materie
verso cui indirizzare gli interventi;
b) articola il programma in piani annuali di esecuzione, valuta
i progetti presentati graduandoli e propone, per quelli ritenuti
idonei, l'attuazione e il finanziamento secondo una scala
di preferenzialità che tenga conto degli obiettivi
prioritari fissati dalla presente legge;
c) valuta i risultati delle ricerche e ne suggerisce i modi
di divulgazione e i campi ed i criteri di utilizzazione;
d) redige i rapporti annuali di cui all'art. 17, formulando
eventuali proposte di revisione del programma;
e) esprime parere sui progetti di cui al secondo comma dell'art.
3 valutando la fattibilità e l'utilità della
loro esecuzione;
f) esamina i rapporti scientifici di cui all'art. 15 e formula
eventuali proposte di revoca e sospensione delle convenzioni.
ARTICOLO 10
Funzionamento del Comitato
1. Le riunioni del Comitato sono indette dal Presidente, che
le convoca, e sono valide se è presente la maggioranza
dei componenti.
2. Assolve alle funzioni di segretario un funzionario del
Settore Ricerca Scientifica nominato con decreto del Presidente
della Giunta su proposta dell'Assessore alla Ricerca Scientifica.
3. Con regolamento da intervenire entro sei mesi dalla data
di approvazione della presente legge e da adottarsi dalla
Giunta su proposta dell'Assessore alla Ricerca Scientifica,
il Comitato disciplina i compiti in materia del suo funzionamento.
4. Ai membri esterni del Comitato è attribuito un gettone
di presenza per ogni giornata di seduta e per un massimo di
cinque sedute mensili. L'importo del gettone è stabilito
nella misura lorda di L. 100.000 (centomila).
5. Alla liquidazione del gettone di presenza si provvede periodicamente
con decreto del Presidente della Giunta sulla base di progetti
riepilogativi sottoscritti dal Presidente e dal Segretario
del Comitato.
TITOLO IV
Fasi della programmazione
ARTICOLO 11
Formulazione, adozione e approvazione del programma
1. Entro tre mesi dalla nomina e dall'insediamento del Comitato
di cui all'art. 8 e comunque entro e non oltre il termine
del 30 aprile del primo anno di ciascun triennio, l'Assessore
alla Ricerca Scientifica formula il programma triennale e
lo sottopone alla Giunta che lo adotta con delibera di proposta
al Consiglio Regionale.
2. Il Consiglio, entro quarantacinque giorni dalla ricezione,
approva il programma o lo rinvia.
ARTICOLO 12
Attuazione dei piani
1. Per l'attuazione del programma relativo al primo anno del
triennio, l'Assessore alla Ricerca Scientifica, con Decreto
da pubblicarsi sul BURC e da intervenire nel termine di trenta
giorni dalla data di approvazione del programma, emana i bandi
di invito di cui al primo comma dell'art. 5.
2. Per l'attuazione dei piani relativi al biennio successivo,
il termine di cui al primo comma, fissato per l'emanazione
dei bandi, è spostato al 31 gennaio di ciascun anno.
3. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini fissati
nei bandi, il Comitato Scientifico esamina i progetti presentati,
ne valuta la congruenza in rapporto agli obiettivi e alle
finalità del programma e, per quelli ritenuti idonei,
ne propone l'ammissione al finanziamento redigendo il piano
esecutivo annuale e, ove necessario, integrandolo
ai sensi del successivo art. 13.
4. Entro i trenta giorni successivi la Giunta Regionale, su
proposta dell'Assessore alla Ricerca Scientifica, approva
il piano annuale acquisendo il parere della Commissione Consiliare
competente. Trascorsi 30 giorni il parere s'intende acquisito.
5. Successivamente la Giunta, su proposta dell'Assessore alla
Ricerca Scientifica, delibera l'affidamento delle ricerche,
da formalizzarsi attraverso stipula delle convenzioni di cui
all'art. 5.
ARTICOLO 13
Progetti integrativi
1. Ove i progetti presentati e ritenuti idonei non esaurissero
le finalità e gli obiettivi previsti dal programma
e non coprissero le disponibilità di bilancio saranno
consentiti progetti integrativi, su proposta del Comitato
Scientifico e con le modalità di cui agli ultimi due
comma del precedente art. 12.
TITOLO V
Finanziamenti e controllo
ARTICOLO 14
Erogazione del finanziamento
1. I finanziamenti assegnati a ciascun progetto vengono erogati
con le seguenti modalità :
a) il quaranta per cento all'atto della stipula della convenzione;
b) il cinquanta per cento successivo in più soluzioni
di pari importo fra loro, liquidabili a seconda delle scadenze
fissate per la presentazione dei rapporti di cui al successivo
art. 15 e dopo il parere favorevole espresso dal Comitato
sugli stessi;
c) il dieci per cento residuo all'atto dell'approvazione del
rendiconto finale di cui al successivo art. 15.
ARTICOLO 15
Rapporti scientifici e rendiconti finali
1. Nel corso della ricerca, alle scadenze che saranno fissate
con le singole convenzioni, ciascuna Associazione scientifica,
Istituto od ente affidatario, è tenuto a presentare
un dettagliato e documentato rapporto scientifico che consenta
di valutare lo stato di avanzamento della ricerca
stessa e la congruenza dei risultati nel frattempo conseguiti
rispetto agli obiettivi finali.
2. Il rapporto finale sarà integrato dal rendiconto
delle spese sostenute con le somme finanziate dalla Regione.
3. I rapporti saranno sottoposti al parere del Comitato Scientifico
ed il rendiconto approvato con decreto dell'Assessore alla
Ricerca Scientifica.
4. Ove le scadenze di cui al primo comma scavalcassero il
triennio, i rapporti saranno sottoposti al parere di una Commissione,
composta dai Dirigenti del Settore e del Servizio cui afferisce
la ricerca scientifica e da tre esperti, scelti tra i membri
esterni del Comitato scaduto ed indicati
dallo stesso Comitato dopo il suo insediamento, e rappresentativa
delle categorie di cui alle lettere d), e) f) e g) dell'art.
8.
5. La Commissione, all'occorrenza, sarà nominata con
le modalità previste al quarto comma dello stesso art.
8.
6. I rapporti che intervenissero tardivamente rispetto alle
scadenze di cui al primo comma saranno sottoposti al parere
del comitato in carica.
ARTICOLO 16
Revoca del finanziamento
1. In caso di inadempienze ed in ipotesi di riscontrata difforme
esecuzione della ricerca rispetto al progetto presentato e
commissionato, il finanziamento di cui al precedente art.
14 sarà in tutto o in parte revocato dietro motivato
rapporto del Comitato Scientifico o della Commissione di cui
all'art. 15.
TITOLO VI
Verifica ed aggiornamento del programma
ARTICOLO 17
Rapporto annuale
1. La funzione di controllo e di vigilanza sulla gestione
del programma, esercitata dalla struttura di cui all'art.
7 sotto la sovrintendenza dell'Assessore alla Ricerca Scientifica,
viene svolta anche sulla base dei rapporti annuali predisposti
dal Comitato Scientifico entro il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Con il rapporto il Comitato:
a) verifica lo stato di attuazione dei progetti in corso;
b) individua e valuta i fattori che avessero eventualmente
impedito la piena e regolare attuazione del programma;
c) formula eventuali proposte di revisione e di aggiornamento
del programma;
d) formula eventuali proposte di revoca dei finanziamenti;
e) suggerisce tutte le iniziative ritenute utili per il conseguimento
degli obiettivi fissati dal programma.
3. Del rapporto viene data informativa alla Giunta a cura
dell'Assessore alla Ricerca Scientifica.
ARTICOLO 18
Revisione del programma
1. Le varianti al programma, ancorché implicanti variazione
in aumento della spesa complessiva prevista per il triennio,
sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Regionale con
le stesse modalità stabilite
all'art. 11.
2. Con legge di bilancio o sua variazione, gli stanziamenti
annuali sui competenti capitoli di spese saranno adeguati
alle esigenze finanziarie conseguenti alle intervenute revisioni.
TITOLO III
Norme transitorie e finali
ARTICOLO 19
Avvio della programmazione
1. Il primo programma di interventi in materia di Ricerca
Scientifica sarà predisposto nel termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per l'anno 1994, in deroga a quanto stabilito all'art.
11 e a quanto stabilito al primo e terzo comma dell'art. 12,
il piano esecutivo di cui al suddetto terzo comma dello stesso
art. 12 viene redatto direttamente dall'Assessore alla Ricerca
Scientifica e approvato dalla Giunta, sentita la competente
Commissione Consiliare.
ARTICOLO 20
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte
per l'anno 1994, in termini di competenza e di cassa, per
la somma di L. 500 milioni con lo stanziamento di cui al Cap.
252 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1994,
previamente integrato della somma di L. 100 milioni con prelievo
dal Cap. 1030 dello stato di previsione, che si riduce di
pari importo.
2. Agli oneri per gli anni successivi si fa fronte con appositi
stanziamenti di bilancio, mediante utilizzo dei fondi di cui
all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
ARTICOLO 21
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione,
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Campania.
31 dicembre 1994