LEGGE REGIONALE N. 41 DEL 31-12-1994
REGIONE CAMPANIA
" PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA IN
CAMPANIA"
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 2 del 9 gennaio 1995
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

TITOLO I
Disposizioni generali
ARTICOLO 1
Finalità
1. Con la presente legge la Regione persegue l'obiettivo di:
a) contribuire alla promozione del progresso e della diffusione della conoscenza scientifica in generale ed in particolare della ricerca applicata e di sviluppo a sostegno delle iniziative volte a valorizzare la condizione umana, a preservare l'ambiente e gli eco - sistemi dagli effetti conseguenti alle loro alterazioni, a introdurre o sviluppare tecnologie innovative nel comparto industriale e nei settori produttivi e di servizio, a razionalizzare l'impiego e l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, ad innescare processi evolutivi che involgano l'uomo e la società nel suo complesso;
b) favorire lo svolgimento di un adeguato ruolo delle molteplici energie presenti sul territorio regionale ed il reale collegamento tra mondo della ricerca e mondo produttivo nel complesso processo di sviluppo, in particolare per quanto concerne il trasferimento di innovazione tecnologica alle imprese che ne accresca la competitività , realizzando all'uopo un effettivo coordinamento degli interventi regionali in materia;
c) finanziare interventi in materia di ricerca scientifica in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e locale in stretta interdipendenza con quelli fissati nel piano regionale di sviluppo, elevandola a supporto dei metodi di pianificazione e delle tecniche di organizzazione e gestione del territorio e dell'economia, ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi fissati dai programmi di settore;
d) utilizzare e divulgare i risultati delle ricerche per meglio adeguare alle esigenze ed alle aspirazioni dalla comunità locale gli strumenti di programmazione, le politiche settoriali ed il quadro complessivo degli interventi da attivare nella regione.


ARTICOLO 2
Quadro degli interventi
1. Per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 la Regione:
a) adegua i propri interventi promozionali agli indirizzi della politica nazionale nel campo della ricerca scientifica, ai piani e progetti elaborati dal Governo, concorrendo con proprie proposte alla programmazione nazionale nel rispetto dell'art. 11 del DPR 24 luglio 1977, n. 616;
b) provvedere all'attuazione di programmi di sostegno, al finanziamento di progetti di ricerca ed all'utilizzo dei risultati stipulando convenzioni con Università , Istituti Scientifici, Enti pubblici e privati ed avvalendosi della collaborazione delle forze produttive aziendali e degli
Enti di servizio, nonché del concorso degli organismi di cui all'art. 6;
c) promuove, favorendone l'istituzione od anche il sostegno, servizi di informazione e di ausilio alla conoscenza ed alla diffusione di programmi nazionali e/ o comunitari di Ricerca e Sviluppo Tecnologico (R e ST) allo scopo di favorire il più ampio coinvolgimento e la più estesa partecipazione da parte di soggetti locali;
d) cura la raccolta di materiale bibliografico e documentario e provvede alla pubblicazione di opere di rilevante interesse scientifico - culturale ed alla divulgazione dei risultati delle ricerche;
e) concede sovvenzioni per pubblicazioni di particolare valore scientifico e per la stampa degli atti di congressi e manifestazioni scientifiche, in particolare di quelle patrocinate dalla Regione;
f) promuove la formazione di nuovi centri di servizi e consorzi e la promozione di attività di ricerca all'interno delle imprese con finalità tecnico - scientifiche di interesse regionale, da attuare mediante apposite convenzioni o partecipazione.


TITOLO II
Strumenti ed organismi di promozione
ARTICOLO 3
Programma degli interventi
1. La Regione finanzia interventi in materia di ricerca scientifica attraverso programmi triennali attuativi articolati, adottati ed eseguiti in conformità di quanto stabilito nei successivi articoli.
2. La Regione, inoltre, nei limiti fissati dal programma, assicura adeguato sostegno finanziario a progetti di ricerca autonomamente proposti ad opera di Università , Istituti, Enti, Associazioni scientifiche ed Aziende, la cui sperimentazione trovasse un riconosciuto specifico interesse corrispondente alle finalità di cui all'art. 1, mediante l'utilizzo coordinato di tutte le fonti di finanziamento all'uopo disponibili.


ARTICOLO 4
Contenuto e articolazione del programma
1. I programmi di cui all'art. 3, articolati in piani annuali di esecuzione, devono indicare:
a) l'insieme delle risorse di carattere tecnico, organizzativo e finanziario da impiegare nel triennio;
b) le fonti di finanziamento;
c) le aree e i campi di interesse prioritario verso i quali indirizzare le ricerche;
d) l'insieme degli studi teorici e di fattibilità di ogni singola ricerca da affidare, da tradursi poi in progetti che formeranno il contenuto dei piani esecutivi;
e) i tempi di massima previsti per le varie fasi di attuazione;
f) la valutazione dei prevedibili effetti complessivamente indotti a carico, particolarmente dell'ambiente degli investimenti, della occupazione, della produttività e sui campi di incidenza specifica di ogni singola ricerca.
2. Il programma stabilisce, in frazione del totale dei fondi da impiegare nel triennio, le risorse da destinare annualmente al finanziamento dei progetti di cui al secondo comma dell'art. 3 e delle iniziative di cui alle lettere c),
d), e), e f) dell'art. 2 e di quelle comunque connesse alla promozione della ricerca e alla diffusione della conoscenza scientifica.
3. Le risorse di cui al precedente comma saranno utilizzate con le modalità previste all'ultimo comma dell'art. 12.


ARTICOLO 5
Contenuto e affidamento dei progetti
1. I progetti di ricerca che formano il contenuto dei piani di cui all'art. 12 vengono attuati da Università , Enti Istituti pubblici e privati, nonché da Associazioni scientifiche, Aziende, le cui caratteristiche e specifiche competenze sono di volta in volta indicate negli appositi bandi pubblici emanati in esecuzione del programma, previa la stipula di convenzioni con le quali vengono stabilite le norme generali di svolgimento e l'entità del finanziamento.
2. Le convenzioni sono approvate con delibera della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore alla Ricerca Scientifica.
3. I progetti di cui al primo comma e quelli finanziabili ai sensi del secondo comma dell'art. 3 devono essere rigorosamente finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 1, con priorità da riconoscersi in ordine alla capacità di innescare processi innovativi, conoscitivi e propulsivi nei campi e nei settori di diretto interesse della Regione e di introdurre innovazioni tecnologiche al servizio del sistema produttivo e formativo regionale.
4. I progetti devono indicare i tempi e le modalità di svolgimento della ricerca, essere corredati da idonea documentazione comprovante la disponibilità delle attrezzature e del personale necessario ad essere suffragati da esplicita dichiarazione, resa dal responsabile della ricerca, circa la sufficienza e la idoneità delle stesse.


ARTICOLO 6
Partecipazione
1. Concorrono alla formazione del programma di cui all'art. 3 le Università , gli Enti, le istituzioni e gli organismi operanti nel territorio regionale comunque interessati al processo di sviluppo economico, sociale e culturale delle locali comunità e per ciò stesso attivamente e consultivamente partecipi alla funzione di promozione della ricerca, anche mediante la costituzione di apposita Consulta Regionale.


TITOLO III
Gestione del programma
ARTICOLO 7
Organi di gestione
1. Sono organi di elaborazione, attuazione, verifica e controllo del programma le strutture dell'Assessorato alla Ricerca Scientifica inquadrate nella corrispondente area di coordinamento istituita con legge regionale 4- 7- 1991, n. 11, coadiuvate dal Comitato Scientifico di cui al successivo art. 8.


ARTICOLO 8
Comitato Scientifico
1. E' istituito il Comitato Scientifico per la promozione e la programmazione della ricerca, organismo consultivo costituito da esperti nelle varie branche di sperimentazione scientifica, la cui funzione è quella di fornire il supporto conoscitivo e valutativo, sia sotto l'aspetto metodologico che dei contenuti, per la formulazione e la gestione dei
programmi e dei progetti di ricerca.
2. Il Comitato è composto:
a) dal Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento " Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica";
b) dal Dirigente del Settore " Ricerca Scientifica, Statistica, controllo gestione ed avanzamento progetti";
c) dal Dirigente del Servizio Ricerca Scientifica;
d) da tre esperti in rappresentanza del mondo della ricerca e della cultura;
e) da un esperto in rappresentanza di ciascuna Università della regione, scelto su terne da queste rispettivamente indicate;
f) da un esperto in rappresentanza del CNR scelto all'interno di una rosa di almeno tre nominativi proposta dallo stesso CNR;
g) da un esperto in rappresentanza del sistema produttivo e dei servizi della regione.
3. Il Comitato è presieduto dall'Assessore alla Ricerca Scientifica, che ne fa parte di diritto, o da un suo delegato, ed è supportato tecnicamente ed organizzativamente da una struttura appositamente costituita presso il corrispondente Settore.
4. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore alla Ricerca Scientifica, durano in carica per il periodo coincidente con la durata del programma al quale partecipano e, salvo quando previsto all'art. 15, cessano dalle loro funzioni alla data del 31 dicembre dell'anno conclusivo del triennio
al quale il programma si riferisce.
5. I componenti del Comitato Scientifico, previsti alle lettere d), e) ed f), saranno nominati secondo quanto disposto dalle vigenti normative nazionali e regionali.
6. Il Comitato viene rinnovato nel termine di giorni trenta dalla scadenza del precedente.


ARTICOLO 9
Compiti del Comitato
1. Il Comitato assiste l'Assessore alla Ricerca Scientifica nella formulazione, attuazione, verifica, controllo e revisione del programma triennale. In particolare:
a) individua e propone i campi di intervento e le materie verso cui indirizzare gli interventi;
b) articola il programma in piani annuali di esecuzione, valuta i progetti presentati graduandoli e propone, per quelli ritenuti idonei, l'attuazione e il finanziamento secondo una scala di preferenzialità che tenga conto degli obiettivi prioritari fissati dalla presente legge;
c) valuta i risultati delle ricerche e ne suggerisce i modi di divulgazione e i campi ed i criteri di utilizzazione;
d) redige i rapporti annuali di cui all'art. 17, formulando eventuali proposte di revisione del programma;
e) esprime parere sui progetti di cui al secondo comma dell'art. 3 valutando la fattibilità e l'utilità della loro esecuzione;
f) esamina i rapporti scientifici di cui all'art. 15 e formula eventuali proposte di revoca e sospensione delle convenzioni.


ARTICOLO 10
Funzionamento del Comitato
1. Le riunioni del Comitato sono indette dal Presidente, che le convoca, e sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.
2. Assolve alle funzioni di segretario un funzionario del Settore Ricerca Scientifica nominato con decreto del Presidente della Giunta su proposta dell'Assessore alla Ricerca Scientifica.
3. Con regolamento da intervenire entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge e da adottarsi dalla Giunta su proposta dell'Assessore alla Ricerca Scientifica, il Comitato disciplina i compiti in materia del suo funzionamento.
4. Ai membri esterni del Comitato è attribuito un gettone di presenza per ogni giornata di seduta e per un massimo di cinque sedute mensili. L'importo del gettone è stabilito nella misura lorda di L. 100.000 (centomila).
5. Alla liquidazione del gettone di presenza si provvede periodicamente con decreto del Presidente della Giunta sulla base di progetti riepilogativi sottoscritti dal Presidente e dal Segretario del Comitato.


TITOLO IV
Fasi della programmazione
ARTICOLO 11
Formulazione, adozione e approvazione del programma
1. Entro tre mesi dalla nomina e dall'insediamento del Comitato di cui all'art. 8 e comunque entro e non oltre il termine del 30 aprile del primo anno di ciascun triennio, l'Assessore alla Ricerca Scientifica formula il programma triennale e lo sottopone alla Giunta che lo adotta con delibera di proposta al Consiglio Regionale.
2. Il Consiglio, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, approva il programma o lo rinvia.


ARTICOLO 12
Attuazione dei piani
1. Per l'attuazione del programma relativo al primo anno del triennio, l'Assessore alla Ricerca Scientifica, con Decreto da pubblicarsi sul BURC e da intervenire nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione del programma, emana i bandi di invito di cui al primo comma dell'art. 5.
2. Per l'attuazione dei piani relativi al biennio successivo, il termine di cui al primo comma, fissato per l'emanazione dei bandi, è spostato al 31 gennaio di ciascun anno.
3. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini fissati nei bandi, il Comitato Scientifico esamina i progetti presentati, ne valuta la congruenza in rapporto agli obiettivi e alle finalità del programma e, per quelli ritenuti idonei, ne propone l'ammissione al finanziamento redigendo il piano esecutivo annuale e, ove necessario, integrandolo
ai sensi del successivo art. 13.
4. Entro i trenta giorni successivi la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Ricerca Scientifica, approva il piano annuale acquisendo il parere della Commissione Consiliare competente. Trascorsi 30 giorni il parere s'intende acquisito.
5. Successivamente la Giunta, su proposta dell'Assessore alla Ricerca Scientifica, delibera l'affidamento delle ricerche, da formalizzarsi attraverso stipula delle convenzioni di cui all'art. 5.


ARTICOLO 13
Progetti integrativi
1. Ove i progetti presentati e ritenuti idonei non esaurissero le finalità e gli obiettivi previsti dal programma e non coprissero le disponibilità di bilancio saranno consentiti progetti integrativi, su proposta del Comitato Scientifico e con le modalità di cui agli ultimi due comma del precedente art. 12.


TITOLO V
Finanziamenti e controllo
ARTICOLO 14
Erogazione del finanziamento
1. I finanziamenti assegnati a ciascun progetto vengono erogati con le seguenti modalità :
a) il quaranta per cento all'atto della stipula della convenzione;
b) il cinquanta per cento successivo in più soluzioni di pari importo fra loro, liquidabili a seconda delle scadenze fissate per la presentazione dei rapporti di cui al successivo art. 15 e dopo il parere favorevole espresso dal Comitato sugli stessi;
c) il dieci per cento residuo all'atto dell'approvazione del rendiconto finale di cui al successivo art. 15.


ARTICOLO 15
Rapporti scientifici e rendiconti finali
1. Nel corso della ricerca, alle scadenze che saranno fissate con le singole convenzioni, ciascuna Associazione scientifica, Istituto od ente affidatario, è tenuto a presentare un dettagliato e documentato rapporto scientifico che consenta di valutare lo stato di avanzamento della ricerca
stessa e la congruenza dei risultati nel frattempo conseguiti rispetto agli obiettivi finali.
2. Il rapporto finale sarà integrato dal rendiconto delle spese sostenute con le somme finanziate dalla Regione.
3. I rapporti saranno sottoposti al parere del Comitato Scientifico ed il rendiconto approvato con decreto dell'Assessore alla Ricerca Scientifica.
4. Ove le scadenze di cui al primo comma scavalcassero il triennio, i rapporti saranno sottoposti al parere di una Commissione, composta dai Dirigenti del Settore e del Servizio cui afferisce la ricerca scientifica e da tre esperti, scelti tra i membri esterni del Comitato scaduto ed indicati
dallo stesso Comitato dopo il suo insediamento, e rappresentativa delle categorie di cui alle lettere d), e) f) e g) dell'art. 8.
5. La Commissione, all'occorrenza, sarà nominata con le modalità previste al quarto comma dello stesso art. 8.
6. I rapporti che intervenissero tardivamente rispetto alle scadenze di cui al primo comma saranno sottoposti al parere del comitato in carica.


ARTICOLO 16
Revoca del finanziamento
1. In caso di inadempienze ed in ipotesi di riscontrata difforme esecuzione della ricerca rispetto al progetto presentato e commissionato, il finanziamento di cui al precedente art. 14 sarà in tutto o in parte revocato dietro motivato rapporto del Comitato Scientifico o della Commissione di cui all'art. 15.


TITOLO VI
Verifica ed aggiornamento del programma
ARTICOLO 17
Rapporto annuale
1. La funzione di controllo e di vigilanza sulla gestione del programma, esercitata dalla struttura di cui all'art. 7 sotto la sovrintendenza dell'Assessore alla Ricerca Scientifica, viene svolta anche sulla base dei rapporti annuali predisposti dal Comitato Scientifico entro il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Con il rapporto il Comitato:
a) verifica lo stato di attuazione dei progetti in corso;
b) individua e valuta i fattori che avessero eventualmente impedito la piena e regolare attuazione del programma;
c) formula eventuali proposte di revisione e di aggiornamento del programma;
d) formula eventuali proposte di revoca dei finanziamenti;
e) suggerisce tutte le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi fissati dal programma.
3. Del rapporto viene data informativa alla Giunta a cura dell'Assessore alla Ricerca Scientifica.


ARTICOLO 18
Revisione del programma
1. Le varianti al programma, ancorché implicanti variazione in aumento della spesa complessiva prevista per il triennio, sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Regionale con le stesse modalità stabilite
all'art. 11.
2. Con legge di bilancio o sua variazione, gli stanziamenti annuali sui competenti capitoli di spese saranno adeguati alle esigenze finanziarie conseguenti alle intervenute revisioni.


TITOLO III
Norme transitorie e finali
ARTICOLO 19
Avvio della programmazione
1. Il primo programma di interventi in materia di Ricerca Scientifica sarà predisposto nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per l'anno 1994, in deroga a quanto stabilito all'art. 11 e a quanto stabilito al primo e terzo comma dell'art. 12, il piano esecutivo di cui al suddetto terzo comma dello stesso art. 12 viene redatto direttamente dall'Assessore alla Ricerca Scientifica e approvato dalla Giunta, sentita la competente Commissione Consiliare.


ARTICOLO 20
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte per l'anno 1994, in termini di competenza e di cassa, per la somma di L. 500 milioni con lo stanziamento di cui al Cap. 252 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1994, previamente integrato della somma di L. 100 milioni con prelievo dal Cap. 1030 dello stato di previsione, che si riduce di pari importo.
2. Agli oneri per gli anni successivi si fa fronte con appositi stanziamenti di bilancio, mediante utilizzo dei fondi di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.


ARTICOLO 21
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
31 dicembre 1994