Misure di solidarietà
in favore delle vittime
della criminalità
TESTO
UNIFICATO DEI PROGETTI DI LEGGE
(REGISTRO
GENERALE nn. 167
– 168
– 169
-182)
(Approvato
all'Unanimità nella seduta della Commissione congiunta 6^ e Commissione
Anticamorra del 12 Dicembre 2003)
Titolo I
Parte
generale
Articolo 1
Finalità
e obiettivi
1. La Regione Campania, con la presente legge, promuove misure di solidarietà in favore delle vittime di reati con particolare riferimento alla criminalità organizzata, all’estorsione ed all’usura.
2. Tali misure integrano le provvidenze nazionali al fine di realizzare una più efficace strategia per la tutela delle vittime, la prevenzione della criminalità, la diffusione della legalità, la formazione e la partecipazione alla vita civile di tutta la comunità regionale.
Articolo 2
1. Agli effetti della presente legge deve intendersi per vittima della criminalità, anche in riferimento all’articolo 1 lettera a) della Decisione Quadro del Consiglio dell’Unione europea 2001/220/GAI, la persona fisica che ha subito un pregiudizio, fisico o mentale, sofferenze psichiche e danni materiali, in seguito a reati con particolare riferimento alla criminalità organizzata, all’estorsione ed all’usura, ed ha presentato denuncia all’Autorità competente.
Titolo II
Misure
di sostegno alle vittime della criminalità e ai loro familiari
Articolo 3
Attività della
Regione
1.
La Giunta regionale, acquisiti
gli indirizzi della Commissione Speciale per la Vigilanza e la Difesa
contro la camorra e la criminalità
del Consiglio regionale, definisce, annualmente, su proposta del
Presidente o dell’Assessore delegato, sentita la Conferenza Regione
– Autonomie locali, le linee di intervento in ordine alle finalità
della presente legge.
Tali
linee di intervento hanno ad oggetto le seguenti tipologie di attività:
a)
promozione e sostegno alle Province ed ai Comuni, anche in forma
associata, per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana
integrata che abbiano come specifica finalità l’aiuto alle vittime di
reati e la prevenzione di attività criminali, con particolare
riferimento alla criminalità organizzata ed ai fenomeni di usura ed
estorsione;
b)
promozione e sostegno all’associazionismo di settore di cui al
Titolo III della presente legge;
c)
acquisizione e catalogazione delle buone pratiche, anche
comunitarie ed internazionali, sviluppatesi in materia;
d)
promozione di attività di comunicazione e sensibilizzazione sui
servizi offerti alle vittime ed ai loro familiari e campagne di
sensibilizzazione sulle tematiche in argomento;
e)
predisposizione, anche avvalendosi della Scuola regionale di
Polizia Locale, di piani di formazione finalizzati a qualificare
operatori del settore ed alla creazione di nuove professionalità;
f)
adozione del metodo della consultazione delle associazioni dei
familiari delle vittime e degli altri organismi consultivi ed
associativi.
Articolo 4
Attività
delle Province
1. La Giunta regionale eroga contributi alle Province per la realizzazione di progetti rivolti, prioritariamente, alle seguenti tipologie di attività:
a) servizi di informazione e sostegno all’accesso alle misure previste dalla normativa nazionale e regionale per i cittadini e per i Comuni singoli o associati;
b) servizi di accompagnamento al credito, consulenza aziendale e legale anche attraverso le organizzazioni del terzo settore fornite di comprovata esperienza e competenza;
c) campagne di sensibilizzazione, attività di comunicazione e pubblicizzazione degli interventi;
d) attività di formazione relativa a specifici campi di intervento per il sostegno alle vittime di reati e la prevenzione di attività criminali;
e) attività di monitoraggio delle iniziative presenti sul territorio provinciale.
2. I contributi, di cui al precedente comma, sono assegnati fino alla misura massima del 70% delle spese ritenute ammissibili.
Articolo 5
Attività
dei Comuni
1.
La Giunta
regionale eroga contributi ai Comuni per la realizzazione di progetti
aventi, prioritariamente, le seguenti caratteristiche:
a)
progetti presentati da Comuni in forma associata;
b) progetti che prevedono l’attivazione di partenariati e coalizioni locali anche avvalendosi della collaborazione delle organizzazioni del terzo settore fornite di comprovata esperienza e competenza;
c)
progetti finalizzati alla realizzazione di servizi di
accompagnamento alle vittime, sostegno alla risocializzazione e supporto
psicologico;
2. Nel caso di vittime di reati con particolare riferimento alla criminalità organizzata, all’estorsione e all’usura, la Giunta regionale eroga, altresì, contributi ai Comuni per la realizzazione di progetti di sostegno agli orfani delle vittime ed al nucleo familiare. Tali progetti possono prevedere, laddove sussistono condizioni di grave disagio ovvero il danno subito abbia determinato il venir meno della fonte di reddito per il nucleo familiare, le seguenti tipologie di attività:
a) attività di tutoraggio e accompagnamento del minore orfano;
b) sostegno ed incentivazione all’espletamento dell’obbligo scolastico, per gli orfani minorenni;
c) partecipazione agli oneri derivanti dalla regolare frequenza ai corsi di studio della scuola superiore, dell’Università, di corsi di qualifica, formazione e specializzazione per gli orfani;
d)
consulenza ed accompagnamento alle misure di inserimento
nel mondo del lavoro;
e)
contributi per il sostegno al reddito per il nucleo
familiare e per far fronte ad esigenze straordinarie connesse all’atto
criminoso.
3. I contributi, di cui ai precedenti commi, sono assegnati fino alla misura massima del 70% delle spese ritenute ammissibili.
Titolo III
Specifiche
misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni di usura ed estorsione e
incentivi all’associazionismo di settore
Articolo 6
Principi
e finalità.
1. La Regione Campania, al fine di favorire la convivenza civile e democratica e sostenere lo sviluppo economico del proprio territorio, nel convincimento che i reati di usura ed estorsione sono reati contro la collettività e pregiudicano fortemente il tessuto economico e sociale della comunità campana, promuove e sostiene attività di prevenzione e interventi a favore delle vittime di tali reati per il tramite degli Enti locali, così come disciplinato negli articoli 4, 5 e 8 e dell’associazionismo di settore, senza scopo di lucro e con sede legale nel territorio regionale, così come previsto dagli articoli 7 e 8.
Articolo 7
Misure
di sostegno alle organizzazioni riconosciute.
1. La Giunta regionale, secondo quanto stabilito annualmente nelle linee di intervento di cui all’articolo 3, al fine di sostenere ed incentivare l’associazionismo di settore, eroga contributi a favore di:
a) associazioni e organizzazioni antiestorsione di cui al comma 2 dell’articolo 13 della legge 44/99;
b) fondazioni, organizzazioni e associazioni per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui all’articolo 15 della legge 108/96.
2. Il contributo è concesso per le seguenti tipologie di attività e prioritariamente per quei progetti realizzati in collaborazione con gli Enti locali:
a) attività di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni dell’usura e dell’estorsione;
b) costituzione di parte civile nei procedimenti penali per i reati di usura ed estorsione;
c) attività di assistenza legale, consulenza aziendale e supporto psicologico inseriti in uno specifico programma di tutoraggio sottoscritto dall’interessato;
d)
iniziative sociali ritenute urgenti ed efficaci finalizzate a
prevenire reati di usura e di estorsione nei confronti di persone
fisiche, in particolari condizioni di necessità, attraverso una attività
di accompagnamento e di tutoraggio sociale.
Articolo 8
Iniziative
finalizzate all’accesso al
credito.
1. La Giunta regionale, al fine di prevenire i fenomeni di usura ed estorsione e promuovere la costituzione di una rete di supporto a favore delle piccole e medie imprese che presentano difficoltà di accesso al credito, eroga contributi agli Enti locali, anche in forma associata, che sostengono la costituzione e l’incremento con proprie risorse di fondi di garanzia antiusura come previsto dall’articolo 15 della Legge 108/96
2.
La Giunta regionale eroga contributi a favore dei consorzi o
cooperative di garanzia collettiva fidi denominati “Confidi” di cui
all’articolo 29 della legge 317/91 al fine di promuovere la
costituzione e l’integrazione dei fondi speciali antiusura come
previsto dal comma 1 dell’articolo 15 della legge 108/96;
3. La Giunta regionale eroga contributi a favore delle fondazioni e associazioni antiusura al fine di promuovere la costituzione e l’integrazione del fondo di garanzia di cui al comma 6 dell’articolo 15 della legge 108/96.
Articolo 9
Consulta
delle associazioni
1.
E’ istituita la Consulta delle organizzazioni Antiestorsione ed
Antiusura presieduta dal Presidente o dall’Assessore delegato e
composta:
a)
da un designato, con atto formale, per ciascuna delle
organizzazioni di cui agli articoli 7 e 8;
b)
da un rappresentante locale di ciascuna delle organizzazioni
nazionali rappresentate nel CNEL
2.
La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Regione
entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3.
La Consulta, entro il 31 marzo di ogni anno, redige un rapporto
delle attività realizzate sul territorio in materia di contrasto ai
fenomeni di estorsione ed usura finalizzato a fornire un quadro
complessivo delle azioni poste in essere nell’annualità precedente e
a segnalare, altresì, nuovi ambiti ed aree tematiche da poter
considerare in sede di definizione delle linee di intervento.
Titolo IV
Norme
conclusive
Articolo 10
Limiti
temporali
1. I contributi di cui agli articoli 4,5, 7 e 8 sono erogati in relazione ad eventi dannosi verificatisi nel territorio della Regione Campania successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 11
Regolamento
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione speciale per la vigilanza e la difesa contro la Camorra e la Criminalità del Consiglio regionale, adotta il regolamento di attuazione che sancisce i criteri, i tempi e le modalità di finanziamento delle attività previste dalla presente legge nei limiti degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio annuale.
Articolo 12
Norma
finanziaria
1. E’ istituito nel bilancio di previsione della spesa della Regione Campania un apposito capitolo denominato “Fondo di prossimità per le azioni di solidarietà a favore delle vittime della criminalità”.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, per l’anno 2002, si provvede con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa della somma di 3.000.000 di Euro da prelevarsi dal Capitolo 1030 dello stato di previsione della spesa.
3. Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio.