P.d.L.
:  “Misure urgenti contro l’usura”
   

(Reg. Gen. n. 167)

 

RELAZIONE

La proposta di legge elaborata non rappresenta un “unicum” nel suo genere ma si inserisce nel quadro di iniziative già adottate da altre regioni (Lazio, Umbria), rivolte a contrastare con tutti i mezzi disponibili il gravissimo fenomeno dell’usura.

L’insieme delle misure elaborate da varie regioni d’Italia funge da supporto alla normativa nazionale, esso mira ad irrobustire le strutture ed incrementare le risorse per lottare contro i crimini usurari.

L’azione ideata dalla regione Campania è diretta a raggiungere una finalità ulteriore rispetto agli obiettivi perseguiti dalle altre regioni, essa intende fornire assistenza alle famiglie ed a tutti i soggetti non svolgenti alcuna attività imprenditoriale né professionale, troppo spesso oggigiorno vittime di taglieggiamenti e ricatti usurari spesso non denunciati e frequentemente ignorati dalle autorità istituzionali.

In perfetta coerenza ed armonia con le politiche dell’Unione Europea dirette ad offrire la massima tutela ai consumatori si vuole dare protezione ad una serie di fasce deboli che rischiano di essere sprovviste delle più elementari ed essenziali difese contro il crimine ed i soprusi.

Per dare concreta attuazione agli elevati principi illustrati si è formulata la proposta di legge allegata.

Con l’Articolo 1 viene stabilita l’istituzione di uno strumento fondamentale per alleviare le piaghe prodotte dall’usura, cioè un apposito fondo.

L’Articolo 2 prevede che alle vittime del reato di usura viene concesso, attingendo dal fondo di cui si è detto, un mutuo di durata quinquennale per consentire alle stesse di porre rimedio alle conseguenze dell’assoggettamento usurario in un tempo ragionevole per consentire un pieno e completo reinserimento nel tessuto sociale ed economico.

Con l’Articolo 3 alla Regione Campania viene concessa la possibilità di recuperare gli interessi sulle somme da essa mutuate alle vittime dell’usura rivalendosi direttamente sui colpevoli del delitto perpetrato in misura ovviamente non superiore al tasso di interesse legale.

All’Articolo 4 si stabilisce che per evitare le notorie lentezze del sistema giudiziario danneggino ulteriormente le vittime del reato di usura è stata prevista la possibilità di erogare almeno in parte il mutuo in loro favore anche prima dell’emissione del decreto che dispone l’inizio del giudizio penale, ove ricorrano situazioni di particolare gravità ed urgenza.

L’Articolo 5 prevede che l’ammontare del mutuo concedibile copre interamente tutti i danni subiti dalle vittime del delitto di usura per effetto del reato stesso.

L’Articolo 6 istituisce un ufficio regionale preposto alla gestione del fondo di solidarietà per le vittime dell’usura ed un apposito comitato consultivo.

Questi due organi concorrono alla formazione della volizione necessaria per erogare i mutui in favore dei soggetti colpiti dall’usura.

Con l’Articolo 7 si determina che i mutui non possono essere concessi in favore di soggetti condannati per usura né tantomeno a beneficio di coloro che in quanto socialmente pericolosi sono assoggettati a misure di prevenzione, allo scopo di evitare il pericolo di un utilizzo distorto delle somme mutuate.

L’erogazione del mutuo è invece sospesa nei confronti di tutti i richiedenti indagati o imputati per il delitto di usura per evitare il rischio che i capitali elargiti possano essere utilizzati da individui non meritevoli.

L’Articolo 8 stabilisce che l’accensione del mutuo è condizionata all’approvazione di un apposito piano di impiego diretto a favorire il reinserimento delle vittime dell’usura nel circuito dell’economia legale, è vietato l’utilizzo delle somme mutuate per eseguire pagamenti in favore dell’autore del reato di usura.

Nell’Articolo 9 sono dettate le ipotesi in cui viene risolto il contratto di mutuo stipulato, esse mirano ad evitare che l’erogazione dei fondi avvantaggi soggetti non meritevoli in quanto non colpiti effettivamente dal fenomeno dell’usura oppure coinvolti nello stesso o ancora intenti ad utilizzare i fondi concessi secondo direttive diverse da quelle stabilite dal piano di impiego.

All’Articolo 10 vengono stabilite  le modalità di nomina del comitato consultivo e la composizione dell’ufficio per il fondo di solidarietà per le vittime dell’usura. Viene espressamente sancita la possibilità di ricorrere a professionalità esterne di comprovata capacità per comporre i predetti organismi.

La relazione tra i membri esterni e l’ente regione è informata a principi di elevata flessibilità tali da consentire uno svolgimento snello ed economico dell’azione amministrativa.

Con l’Articolo 11 si determina che una quota pari al 30% del fondo di solidarietà per le vittime dell’usura sarà impiegata non per eliminare le disastrose conseguenze del fenomeno usuraio ma per prevenire la nascita e la propagazione dello stesso.

All’Articolo 12, allo scopo di consentire uno svolgimento efficace e rapido dell’attività di prevenzione dell’usura, la stessa è affidata all’agile azione di enti senza scopo di lucro e dagli Enti locali, ed i fondi destinati a tal fine sono erogati a fondo perduto soprattutto per sottrarre dall’usura famiglie potenzialmente a rischio.

Con l’Articolo 13 si stabiliscono i requisiti di onorabilità e meritevolezza per gli enti che possono aspirare ad accedere all’elargizione dei fondi destinati alla prevenzione dei fenomeni usurari, tutto ciò nel dichiarato intento di non procedere a copiosi ed inutili sperperi di denaro pubblico.

All’Articolo 14 viene individuata la percentuale del fondo che sarà impegnata per l’attività di prevenzione dell’usura.

All’Articolo 15 sono stabilite le modalità di erogazione dei finanziamenti.

Con l’Articolo 16 vengono determinate le modalità di contabilizzazione e copertura degli oneri derivanti dalla proposta di legge.

 

TESTO

 Art.1

 E’ istituito il fondo regionale di solidarietà per le vittime dell’usura.

 Art.2

 Il denaro presente sul fondo verrà utilizzato per l’erogazione di mutui senza interessi di durata non superiore al quinquennio in favore di soggetti non svolgenti alcuna attività professionale o imprenditoriale, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura, salvo quanto previsto dagli art. 11 e seguenti della presente legge.

Il contratto di mutuo avente ad oggetto l’elargizione delle risorse del fondo è risolto di diritto nel caso in cui il contraente, vittima del reato di usura, non si costituisca parte civile nel successivo procedimento penale.

 Art.3

 La Regione Campania è surrogata nella misura dell’interesse legale nei diritti della persona offesa verso l’autore del reato di usura.

 Art.4

 L’erogazione del mutuo può essere concessa prima del decreto che dispone il giudizio penale in misura non superiore al 50% dell’importo globale, solo ove gli Uffici regionali competenti reputino sussistere situazioni di particolare gravità ed urgenza.

 Art.5

L’importo del mutuo è commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all’autore del reato. L’ammontare della somma mutuata può essere maggiore di quanto stabilito al comma precedente quando per le caratteristiche del prestito usuraio, le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità ad organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima dell’usura ulteriori danni per perdite o mancati guadagni.

 Art.6

 La concessione del mutuo è attuata mediante determina del dirigente dell’istituendo ufficio regionale per il fondo di solidarietà per le vittime dell’usura, previa assunzione di parere favorevole reso da apposito comitato consultivo.

 Art.7

I mutui di cui alla presente legge non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il delitto di usura o sottoposti a misura di prevenzione.

L’erogazione è invece sospesa per i soggetti indagati o accusati del delitto di usura, fino all’esito del procedimento penale.

Art.8

La concessione del mutuo è condizionata all’approvazione, contestuale all’esame della domanda di erogazione del finanziamento, di apposito piano di investimento ed utilizzo della somma richiesta, che risponda alle finalità di reinserimento della vittima del reato di usura nella economia legale.

In nessun caso le somme mutuate possono essere utilizzate per effettuare pagamenti, a qualsiasi titolo, in favore dell’autore del reato di usura.

Art. 9

Il contratto di mutuo si scioglie di diritto nei seguenti casi:

a)     nell’ipotesi di cui al comma II dell’art.2 della presente legge;

b)    nel caso in cui il mutuante sia condannato per il delitto di usura;

c)     nel caso in cui sia accertato con sentenza passata in giudicato che il mutuante ha reso dichiarazioni false o reticenti nei confronti di colui che fu accusato del delitto di usura;

d)    se il procedimento penale a carico di colui che fu accusato di usura si chiude con un provvedimento di archiviazione, ovvero con sentenza di assoluzione, non luogo a procedere o proscioglimento;

e)     se le somme erogate non sono impiegate in conformità al piano approvato ai sensi dell’art.8 della presente legge.

Art.10

All’istituzione dell’ufficio regionale per il fondo di solidarietà per le vittime dell’usura si provvederà con delibera della Giunta Regionale che stabilirà il numero e la qualificazione professionale dei dipendenti da destinare tale unità organica. E’ possibile integrare codesto ufficio mediante esperti esterni legati all’Ente regionale con apposito contratto di collaborazione o di lavoro subordinato a tempo determinato.

Il Comitato di cui all’art.6 della presente legge è anch’esso istituito con delibera della Giunta Regionale, di esso fa parte di diritto il dirigente dell’ufficio di cui al comma precedente, più altri quattro membri  che possono essere anch’essi scelti al di fuori dei dipendenti dell’ente, tra soggetti di comprovata capacità professionale che possiedono una approfondita conoscenza del fenomeno dell’usura.

Gli esperti esterni del Comitato consultivo sono legati alla regione con apposito contratto di consulenza.

L’ufficio regionale per il fondo di solidarietà per le vittime dell’usura ed il Comitato consultivo godono di autonomia contabile ed organizzativa, a tal fine tali organismi redigono un proprio bilancio che confluisce nel bilancio regionale.

Art.11

Una quota pari al 30% del complessivo ammontare del fondo regionale di solidarietà per le vittime dell’usura, sarà impiegata per la prevenzione dei fenomeni usurari.

Art.12

La predetta attività di prevenzione sarà svolta da Fondazioni ed Associazioni senza scopo di lucro nonché dalle Amministrazioni Comunali, le quali sulla base di appositi programmi di impiego potranno chiedere l’erogazione da parte dell’ufficio per il fondo regionale di solidarietà per le vittime dell’usura di un contributo per garantire prestiti in favore di soggetti vittime del reato di usura.

 Art.13

Gli Enti senza scopo di lucro che possono accedere al finanziamento di cui all’articolo precedente, devono in base al proprio statuto perseguire l’usura, devono svolgere tale attività da almeno cinque anni ed i soggetti che all’interno degli stessi ricoprono cariche sociali sono devono essere indagati né condannati per il delitto di usura né tantomeno sottoposti a misura di prevenzione.

Art.14

Alla amministrazioni Comunali è riservata la ripartizione di una quota pari al ___     % di cui all’art.11 della presente legge.

Art.15

 I finanziamenti di cui all’art.12 sono erogati dal dirigente dell’ufficio per il fondo regionale di solidarietà per le vittime dell’usura, previo parere favorevole del Comitato consultivo che analizzerà le singole domande di contributo, corredata del relativo piano di impiego.

Il Comitato di cui sopra provvederà altresì alla redazione annuale dei criteri di massima cui saranno informati il riparto e l’impiego dei fondi ci cui all’art.12 della presente legge.

Le richieste di contribuzione andranno prodotte entro il 31 maggio di ogni anno.

 Art. 16

La Regione Campania sulla base di apposite convenzioni concluse con professionisti abilitati garantisce alle vittime dell’usura, alle associazioni ed agli enti locali che svolgono attività di prevenzione del fenomeno usurario l’assistenza legale necessaria.

Art.17

Per il funzionamento del fondo e degli uffici regionali ad esso connessi  si provvederà per l’anno 2002 con apposito stanziamento di bilancio pari a Euro                             da individuarsi sul cap.